Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno prorogato per il 2025

Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno prorogato per il 2025

La L. 207/2024 ha esteso l’agevolazione agli investimenti fino al prossimo 15 novembre

L’art. 1 commi 485-491 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) estende anche al 2025 il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL. 124/2023 convertito, originariamente previsto per il solo 2024. Fermi restando i requisiti richiesti, sono quindi agevolabili anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, nel limite di spesa complessivo fissato a 2,2 miliardi di euro per il 2025 (si veda il capitolo XVI del Quaderno n. 177).

Per quanto compatibili, rilevano le disposizioni del decreto 17 maggio 2024.
Possono quindi beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili (esclusi i soggetti che operano in determinati settori o in stato di liquidazione o scioglimento).

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:
– l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
– l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (art. 3 comma 4 del decreto 17 maggio 2024).

Per l’ottenimento del credito, è prevista una procedura analoga a quella dell’agevolazione 2024, anche se con tempistiche diverse.

Per l’anno 2025, ai fini della fruizione del credito d’imposta, gli operatori economici dovranno:
– comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
– inviare, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione contabile richiesta.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e saranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale, resa nota con provvedimento dell’Agenzia (da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative), ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Viene altresì stabilito che, fermo restando quanto previsto dall’art. 16 comma 5 secondo periodo del DL 124/2023 in merito alla cumulabilità, se il citato provvedimento indica un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone agevolate, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e le Regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il MIMIT e le Regioni che intendono avvalersi di tale facoltà definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell’agevolazione e gli adempimenti richiesti.

In merito alla cumulabilità con altre agevolazioni, si evidenzia che la legge di bilancio 2025 ha introdotto la possibilità di cumulo con il credito transizione 5.0 (art. 1 comma 427 della L. 207/2024, che ha modificato l’art. 38 comma 18 del DL 19/2024).

Proroga anche per il settore agricolo

Si rileva che l’art. 1 commi 544-546 della L. 207/2024 ha previsto la proroga al 2025 (per gli investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2025) anche per l’agevolazione relativa gli investimenti nella ZES unica specifica per il settore agricolo ex art. 16-bis del DL 124/2023.