Regime dei “lavoratori impatriati”
Per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 è previsto un regime di tassazione agevolata, applicabile nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza e nei quattro periodi d’imposta successivi: i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Il regime è applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dai decreti legislativi n. 108/2012 e n. 206/2007.
Se la residenza in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici; quelli già fruiti vengono recuperati, con applicazione dei relativi interessi.
Un ulteriore trattamento di favore è riconosciuto ai lavoratori con figli minorenni.
Invece, per i lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia precedentemente, entro il 31 dicembre 2023, oppure, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro quella data, continua ad applicarsi il vecchio regime per lavoratori impatriati.
Regime agevolato per i Neo residenti
Il regime agevolato per i neo residenti riguarda le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Consente di beneficiare di una imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero: la scelta di questo regime comporta il pagamento di un’imposta forfetaria di 200.000 euro per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione (per i trasferimenti di residenza avvenuti fino al 10 agosto 2024, l’imposta era fissata nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta).